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L'Italia è diventata da anni paese di immigrazione ma da qualche tempo si registra un crescere di fenomeni di razzismo. Dopo la morte di Abdul, ucciso a Milano il 14 settembre 2008, ho deciso che oltre al mio blog personale avrei provato a tenere traccia di tutti quei fenomeni di razzismo che appaiono sulla stampa nazionale. Spero che presto questo blog diventi inutile...


venerdì 23 marzo 2012

Cassazione cancella ingiustizia sull'assegno di invalidità agli stranieri

La Corte di Cassazione ha sancito un nuovo diritto per la popolazione straniera disabile disoccupata presente in Italia: con la sentenza 4110, lo scorso 14 marzo 2012, ha deliberato il riconoscimento all’assegno di invalidità civile.

La Corte ha recepito quanto già definito dalla Corte Europea dei diritti dell’uomo, ovvero che, qualsiasi discrimine tra cittadini e stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato, finirebbe per risultare in contrasto con il principio di non discriminazione sancito dall’art. 14 della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo.

Fino alla sentenza gli stranieri disoccupati presenti regolarmente in Italia, in possesso di permesso di soggiorno, poteva chiedere il riconoscimento di invalidità civile ed essere quindi ammessi ai benefici della legge 68/99 che regola l’assunzione in aziende delle categorie protette, ma non potevano richiedere l’assegno di invalidità che invece spetta ai cittadini italiani disabili con percentuali superiori al 74% per un importo di 267,57 euro e si perde in caso di reddito superiore a 4.479,54 euro annui.

Non si sa con esattezza quanti siano gli immigrati disabili presenti in Italia: ci sono i bambini e i ragazzi che vanno a scuola, chi ha subito un infortunio sul lavoro, chi si rivolge ai centri di salute mentale. Secondo l’Inail, al 31 dicembre 2008 i lavoratori stranieri con disabilità fisica avente diritto a una rendita per invalidità permanente sono 16.537.

Questa sentenza segue quella del 16 dicembre scorso con la quale, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 80 c. 19 della legge n. 388/2000 (legge finanziaria 2001), nella parte in cui subordina al requisito della titolarità della carta di soggiorno la concessione ai minori stranieri di Paesi terzi non membri dell’UE dell’indennità di frequenza di cui all’art. 1 della legge n. 289/1990. L’indennità risponde alle esigenze di assicurare la cura, la riabilitazione e l’istruzione per i minori invalidi civili con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell’età.

Fonte: Tutto sul Lavoro via Kuda

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